STATUTO



ART. 1

E' costituita sotto gli auspici e nell'ambito dell'ANIAI - Associazione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani di cui rappresenta il centro di cultura nazionale del settore specifico, l' Associazione Nazionale Ingegneri Minerari, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale in breve denominabile anche come ANIM: Associazione Ingegneri delle Georisorse, Geotecnologie, dell'Ambiente e del Territorio.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma, Corso d'Italia n. 102.

ART. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, è estranea a qualsiasi attività e impresa commerciale o industriale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, quali:
  1. la promozione, la valorizzazione e la sensibilizzazione allo studio e alle problematiche legate alla risoluzione dei problemi scientifici, tecnici, economici e legislativi riguardanti l'industria estrattiva e le materie secondarie, la difesa e la valorizzazione del territorio, la tutela dell'ambiente e le grandi opere in sotterraneo;
  2. stabilire e mantenere contatti in campo nazionale e internazionale tra tecnici e le Associazioni interessate ai settori sopraindicati;
  3. mantenere i collegamenti con le scuole universitarie e gli istituti di ricerca per il perfezionamento della cultura dei soci e per favorire l'orientamento degli studi accademici in accordo con le esigenze del Paese;
  4. divulgare, anche a mezzo stampa, la conoscenza dei problemi dei settori di cui al punto 1) esprimendo la libera opinione dell'Associazione;
  5. tutelare il prestigio, le competenze e l'attività degli Ingegneri Minerari, difenderne gli interessi morali ed economici nei rapporti con Enti pubblici e privati che ne utilizzano l'opera, promuovendo la necessaria attività e tutela dei loro diritti.
L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopraindicate a eccezione di quelle a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ART. 4

Il patrimonio dell'Associzione è costituito da beni mobili e immobili che pervangano all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  1. dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
  2. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  3. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

ART. 5

lL'Associazione si compone di:
  • Soci Ordinari;
  • Soci Aderenti;
  • Soci Juniores;
  • Soci Collettivi.

    La divisione degli aderenti all'Associazione nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione medesima.

    ART. 6

    Soci Ordinari possono essere gli ingegneri minerari e gli ingegneri dell'ambiente e del territorio, nonché gli ingegneri che operano o abbiano operato nei settori di interesse dell'Associzaione.

    ART. 7

    Soci Aderernti possono essere esperti, particolarmente qualificati, che operano o abbiano operato nei settori di interesse dell'Associazione.

    ART. 8

    Soci Juniores possono essere gli allievi ingegneri degli ultimi due anni del corso di laurea in Ingegneria Mineraria o in Ingegneria dell'Ambiente e del Territorio nonché degli Istituti Tecnici Industriali, Sezione a indirizzo minerario.

    ART. 9

    Soci Collettivi possono essere Enti o Società che operano nei settori di interesse dell'Associazione.

    ART. 10

    Per entrare a far parte dell'Associazione quali soci Ordinari, Aderenti, Juniores e collettivi gli aspiranti dovranno inoltrare domanda scritta corredata dalla firma di presentazione di un socio Ordinario. Per gli ingegneri minerari o dell'ambiente che attestini il loro titolo di studio sarà sufficiente, ai fini dell'iscrizione, che presentino domanda scritta.
    L'ammissione potrà essere accettata o respinta da Consiglio Nazionale su parere conforme del Comitato di Presidenza; gli stessi annualmente stabiliranno la quota di versamento minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione e la quota di rinnovo annuale. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'adesione e al versamento della quota di rinnovo annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti aggiuntivi a quelli sopracitati, i quali si intenderanno necessariamente a fondo perduto.
    Tutti i versamenti effettuati a favore dell'Associazione non saranno in nessun caso rivalutabili e ripetibili, e si intende anche in sede di scioglimento dell'Associazione stessa o in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato.
    Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

    ART. 11

    I Soci si obbligano:
    • all'osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi dell'Associazione;
    • ad astenersi da ogni iniziativa in contrasto con l'azione e le direttive dell'Associazione;
    • a contribuire alle spese dell'Associazione corrispondendo la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale;
    I soci hanno diritto a:
    • partecipare e a votare nelle assemblee per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione;
    • ricevere gli atti dell'Associazione;
    • di intervenire nelle assemblee nonché ai viaggi, gite e manifestazioni culturali e sociali indette dall'Anim e dalle Associazioni a essa collegate;
    • di presentare alle assemblee resoconti, lavori, studi, memorie, proposte, ecc..


    ART. 12

    La qualità di socio si perde:
    1. per dimissioni presentate per iscritto;
    2. per morosità della quota sociale o per altri gravi motivi sul parere di Comitato di Presidenza, il quale dovrà notificare il provvedimento di esclusione motivandone le ragioni. In caso l'escluso non condivida tali motivazioni potrà adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso. In ogni caso non si perde qualità di socio per decorso del termine, poiché non sono previste scadenze di partecipazione alla vita associativa: l'adesione all'Associazione si intende quindi a tempo indeterminato.


    ART. 13

    Sono organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Nazionale;
  • il Comitato di presidenza;
  • il Collegio dei Revisori.
    Su iniziativa del Comitato di Presidenza, ottenuto il vaglio dell'Assemblea dei Soci, per una migliore realizzazione degli scopi statutari, è possibile la costituzione di Delegazioni Regionali, Sezioni settoriali culturali nell'ambito dell'attività specifica dell'Associazione. I Reggenti dei sopraddetti organismi saranno nominati dall'Assemblea dei Soci. Ogni delegazione o sezione dovrà essere economicamente autosufficiente. Il Comitato di Presidenza potrà proporre al Consiglio Nazionale e all'Assemblea dei Soci lo scioglimento di tali organismi per gravi motivi di ordine etico e disciplinare.

    ART. 14

    Il Consiglio Nazionale è composto da ventisette Consiglieri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Dei ventisette Consiglieri previsti, cinque dovranno essere Collettivi, due Aderenti e uno Juniores.
    I componenti del Consiglio Nazionale verranno eletti dall'Assemblea dei Soci a mezzo referendum indetto come da regolamento. Nel caso di cessazione di taluno dei Consiglieri eletti a esso subentrerà il socio immediatamente seguente della graduatoria della votazione.
    Resta inoltre membro di diritto del nuovo Consiglio Nazionale, per il triennio, il Presidente uscente.
    I compiti del Consiglio Nazionale sono:
    1. la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
    2. l'organizzazione di convegni e congressi;
    3. la redazione annuale del bilancio;
    4. su proposta del Comitato di Presidenza, e ottenuto il consenso dell'Assemblea dei Soci, l'eventuale designazione del Presidente Onorario dell'Associazione. Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Comitato di Presidenza,
    5. la designazione dei propri rappresentanti in Associazioni, Enti, Comitati, Commissioni, ecc., ove sia richiesta all'Anim e alle Associazioni costituite nell'ambito dell'Aniai, la presenza di ingegneri esperti ed esplicanti attività nei settori che rientrano negli scopi dell'Anim stessa.
    I Consiglieri assenti, senza preventiva giustificazione per tre riunioni, sono ritenuti decaduti.

    ART. 15

    Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente o dai Vive Presidenti, dal Segretario Generale, dal Tesoriere Economo e da due Consiglieri.
    Compiti del Comitato di Presidenza sono:
    1. la realizzazione dei deliberati del Consiglio Nazionale;
    2. il coordinamento delle varie attività dell'Associazione;
    3. l'esame delle domande di ammissione;
    4. l'ordinaria amministrazione.
    Il Comitato di Presidenza dispone di una segreteria a capo della quale è il Segretario Generale e della quale potranno far parte soci, anche non Consiglieri, designati dal Comitato di Presidenza. Il Presidente del Comitato di Presidenza avrà facoltà di invitare di volta in volta a partecipare alle riunioni del Comitato di Presidenza, Soci che debbano riferire su argomenti di loro specifica competenza.

    Art. 16

    La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente, e in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente Vicario, con facoltà di rilasciare procure ai mebri del Consiglio Nazionale per determinati atti o categorie di atti. L'ordinaria amministrazione, la firma dei documenti bancari e postali, potrà essere effettuata anche separatamente, dal Presidente nonché dal Segretario Generale e dal Tesoriere Economo.
    ART. 17

    Il Collegio dei Revisori è composto da tre mebri ordinari e due supplenti, scelti fra i Soci dell'Associazione, che dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

    ART. 18

    Dalle nomine come componente del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

    ART. 19

    L'assemblea dei soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'Organo sovrano dell'Associazione stessa. All'Assemblea dei soci partecipano e hanno diritto di voto gli Associati maggiori di età.
    L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo, che dovrà avvenire entro il 30 giugno di ciascuno esercizio.
    Essa inoltre:
    • Provvede alla nomina del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, del Presidente, dei Vice Presidente, del Segretario Generale e del Tesoriere Economo a capo del Consiglio Nazionale e del Comitato di Presidenza;
    • Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
    • Delibera sulle modifiche del presente statuto;
    • Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
    • Delibera dell'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente statuto;
    • Delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

    L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci aderenti o dal Consiglio Nazionale.
    L'Assemblea potrà svolgersi anche in luogo diverso da Roma, eventualmente in concomitanza di importanti manifestazioni di carattere minerario o industriale. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e del Collegio dei Revisori, almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
    L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitatile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di cinque deleghe.
    Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
    Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, sia in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, non già dei soli partecipanti all'Assemblea, tanto in prima che in seconda convocazione.
    L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario, in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Nazionale oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

    ART. 20

    L'Associazione dovrà tenere, oltre ai libri prescritti dalla Legge, anche quello del Verbale delle Adunanzee delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Nazionale, del Comitato di Presidenza e dei Revisori dei Conti, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.
    I libri dell'Associazione sono visibili da chiunque ne faccia richiesta motivata; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

    ART. 21

    Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre do ogni anno.
    Al termine dell'esercizio verrà predisposto un bilancio consuntivo dal Comitato Nazionale il quale provvederà a sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il trenta giugno dell'esercizio successivo. Il bilancio rimarrà depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua visione. Le spese per eventuali rilasci di copie si intendono a carico del richiedente.

    ART. 22

    L'Associazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione venga imposta per Legge o sia effettuata a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
    L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazioni delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

    ART. 23

    La durata dell'Associazione è illimitata.
    In caso di scioglimento, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utitlità sociale o ai fini della pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

    ART. 24

    Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitroamichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del tribunale di Roma.

    ART. 25

    Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si dovrà far riferimento alle norme in materia di Enti, contenute nel primo libro del Codice Civile e, in subordinazione, alle norme contenute nel libro V° del Codice Civile.


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